Art. 2.

      1. A decorrere dal rinnovo contrattuale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale dipendente dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale è inquadrato in un apposito comparto della contrattazione collettiva nazionale. A tale fine è costituito un livello di contrattazione nazionale specifico, nell'ambito del comparto «regioni e autonomie locali», denominato comparto «sicurezza locale», nel quale confluiscono contrattualmente i dipendenti appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia municipale e locale.